Sez. 6 - , Sentenza n. 34262 del 22/09/2020 Ud. (dep. 02/12/2020) Rv. 280151 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falso in atto pubblico - Incompetenza funzionale - Rilevanza ai fini della sussistenza del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
L'incompetenza funzionale del pubblico ufficiale non determinando, diversamente dalla incompetenza assoluta, l'inesistenza dell'atto pubblico, ma al più la sua nullità, non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall'art. 479 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'atto pubblico è meritevole di tutela penale a prescindere dalla sua validità, sicchè il delitto di falso può venir meno soltanto quando sussistano vizi che rendano l'atto inesistente e, quindi, inidoneo a produrre effetti giuridici). (Conf. Sez. U., n. 7299 del 30/06/1984, Rv. 165607 - 01).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)