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Sez. 5, Sentenza n. 11714 del 10/10/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209271 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | In atti nulli - Configurabilità del falso - In atti inesistenti - Irrilevanza del falso - Fattispecie in tema di relazione di notifica.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209271-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

In materia di falso documentale, ai fini della configurabilità del reato con riferimento ad un atto viziato per mancanza di un requisito, deve distinguersi la nullità dell'atto, che si assume falso, dalla sua inesistenza. Quest'ultima, impedendo qualsiasi riconoscibilità dell'atto, impedisce anche la sussistenza del falso documentale, mentre la nullità o annullabilità, per carenza di un requisito, non esclude l'affidamento, sia pure provvisorio, della pubblica fede. La norma penale, infatti, tutela il documento non per la sua validità intrinseca, ma per la sua funzione attestativa: ne consegue che è falsa la relazione di notifica al destinatario di un atto, in realtà consegnato ad un terzo, ancorché priva di data.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)