Sez. 5, Sentenza n. 27520 del 04/05/2004 Ud. (dep. 18/06/2004) Rv. 228706 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI | Falsità in testamento olografo - Nullità o annullabilità dell'atto - Irrilevanza ai fini dell'esclusione del reato.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI
Ai fini della configurabilità del reato di falso in testamento olografo è irrilevante che questo presenti profili di annullabilità o di nullità ai sensi della disciplina civilistica (nella specie per mancanza di data), dovendosi considerare come testamento olografo, ai fini penalistici, qualsiasi manifestazione di volontà estrinsecatasi nella forma di cui all'art. 602 cod. civ. con la quale taluno disponga, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)