Sez. L, Sentenza n. 16633 del 08/08/2005 (Rv. 582880 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE | Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Procedimento in camera di consiglio - Necessità - Provvedimento decisivo - Sentenza - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, atteso che l'art. 391 "bis", comma secondo, cod. proc. civ. dispone che sul ricorso la Corte pronunci in camera di consiglio a norma dell'art. 375 dello stesso codice, richiamando solo il procedimento, la forma della sentenza e non dell'ordinanza si impone in quanto coerente con la natura della decisione, che definisce una fase di impugnazione contro una precedente sentenza e segna il determinarsi del giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)