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Sez. L, Sentenza n. 9396 del 21/04/2006 (Rv. 588501 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Procedimento in camera di consiglio - Applicabilità - Provvedimento conclusivo - Sentenza - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588501-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il richiamo all'art. 375 cod. proc. civ., contenuto nel secondo comma dell'art. 391 bis dello stesso codice di rito, è limitato al procedimento in camera di consiglio e non si estende alla natura formale e sostanziale del provvedimento da adottare che la prima norma richiamata individua nell'ordinanza; invero, la natura del giudizio di revocazione impone l'adozione della sentenza quale provvedimento conclusivo, non ricorrendo uno dei casi espressamente previsti dal medesimo art. 375 cod. proc. civ. da decidere con ordinanza, trattandosi, peraltro, di decisione che definisce una fase di impugnazione contro una precedente sentenza con la conseguente idoneità a determinare il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)