Sez. 1, Sentenza n. 8098 del 28/04/2004 (Rv. 572390 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE | Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Procedimento in camera di consiglio - Necessità - Provvedimento decisivo - Sentenza - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione l'art. 391 bis, secondo comma, cod. proc. civ. dispone che sul ricorso la Corte pronunci in camera di consiglio. In mancanza di espressa previsione della revocazione tra le pronunce che, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89), vanno adottate in camera di consiglio con ordinanza o con sentenza, la forma della sentenza si impone in quanto coerente con la natura della decisione, che definisce una fase di impugnazione contro una precedente sentenza e segna il determinarsi del giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)