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Sez. T, Ordinanza n. 9236 del 12/04/2026 (Rv. 677644-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Accise - Art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 ratione temporis applicabile - Spostamento del dies a quo della prescrizione - Comportamenti omissivi - Nozione - Omesso versamento dell’accisa dovuta o mancata dichiarazione - Esclusione - Specifica attività idonea ad impedire i controlli - Necessità. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677644-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE

In tema di accise, i "comportamenti omissivi", cui l'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente ratione temporis, fa richiamo al fine di ancorare la decorrenza della prescrizione al momento della scoperta del fatto illecito, non consistono nel mancato versamento dell'imposta dovuta né nella mera mancata dichiarazione - i quali, in quanto comportamenti omissivi tipici, rientrano nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 del medesimo art. 15 - bensì nel mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge, idonea ad impedire all'Amministrazione di procedere ai conseguenti controlli, solo in tal caso legittimandosi lo spostamento del dies a quo del termine di prescrizione.

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter com. 1 lett. C, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)