Sez. 5 - , Ordinanza n. 29204 del 12/11/2019 (Rv. 655736 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Accise su oli minerali - Sanzioni - Art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 ("ratione temporis" applicabile) - Comportamenti omissivi - Nozione - Omesso versamento dell’accisa dovuta – Esclusione - Spostamento del "dies a quo" prescrizionale - Ambito e fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE
In tema di sanzioni sulle accise, i "comportamenti omissivi" - cui, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo anteriore all'art. 4-ter, comma 1, lett. c, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016), è parametrata la decorrenza della prescrizione al momento della scoperta del fatto illecito - non consistono nel mancato versamento dell'imposta dovuta, bensì nel mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge, tale da non consentire alla P.A. di procedere ai conseguenti controlli, solo in tal caso legittimandosi lo spostamento del "dies a quo" del termine prescrizionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento di minore accisa in conseguenza di una dichiarazione esponente quantitativi di olii minerali minori rispetto a quelli stoccati integrasse un "comportamento omissivo").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter com. 1 lett. C, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)