Sez. 5 - , Sentenza n. 22707 del 20/10/2020 (Rv. 659339 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE | Accise - Prescrizione - Decorrenza dalla scoperta del fatto illecito - Condizioni - Comportamento omissivo - Nozione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di accise, costituisce comportamento omissivo tale da far decorrere il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell'imposta dal momento della scoperta del fatto illecito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo previgente al d.lgs. n. 40 del 2010), la condotta volta a celare la debenza del tributo - attraverso alterazioni documentali o contabili (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni, omesse fatturazioni) o altro - di non immediata nè di facile percezione da parte dell'Amministrazione, tanto da essere "scoperta" solo a seguito di indagini o di autodenuncia del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso agenziale, ritenendo che la CTR avesse correttamente escluso l'applicazione dell'art. 15 cit., in assenza di alcun occultamento del debito d'imposta, avendo il contribuente semplicemente effettuato un'illegittima, perché tardiva, compensazione del proprio debito con un corrispondente credito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15 com. 1, Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48 art. 1, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)