Sez. 5 - , Sentenza n. 4960 del 27/02/2017 (Rv. 643217 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas metano - Termine per il pagamento - Art. 28, comma 6, della l. n. 388 del 2000 - Applicabilità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sul gas metano disciplinate dal d.lgs. n.504 del 1995 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), in assenza di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disponga diversamente, la scadenza del termine per il versamento dell'accisa - per il quale è prevista, in generale, la data del 31 dicembre - ne impone la effettuazione entro il 27 dicembre dello stesso mese, in applicazione dell'art. 28, comma 6, della l. n. 388 del 2000.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 28 com. 6, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)