Sez. 5 - , Ordinanza n. 23352 del 06/10/2017 (Rv. 645810 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Violazione formale non punibile – Omessa annotazione di fatture- Violazione sostanziale - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale quando ricorrono due concorrenti requisiti, ovvero quello di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, sicché integra una violazione sostanziale e non formale dell'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 l’omessa annotazione di fatture di acquisti intracomunitari nelle dichiarazioni periodiche presentate con dati inesatti, in quanto in grado di incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)