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Sez. 5, Sentenza n. 9284 del 17/04/2013 (Rv. 626318 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas metano - Termine per il pagamento - Art. 28, comma sesto, della legge del 2000, n. 388 - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626318-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise sul gas metano disciplinate dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), in assenza di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disponga diversamente, la scadenza del termine per il versamento dell'accisa - per il quale è prevista, in generale, la data del 31 dicembre - ne impone la effettuazione entro il 27 dicembre dello stesso mese, in applicazione dell'art. 28, comma sesto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 28, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)