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Sez. 6, Sentenza n. 510 del 13/02/1998 Cc. (dep. 16/03/1998) Rv. 210324 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Possibilità di proscioglimento nel merito - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210324-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

L'art. 469 cod. proc. pen., al pari dell'art. 421 del codice di rito abrogato, consente nella fase predibattimentale la sola pronuncia, sentite le parti, di sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione o per estinzione del reato, e non dunque il proscioglimento nel merito dell'imputato. La stessa norma, invero, fa salva l'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla quale però il giudice può pronunciarsi solo nella sede dibattimentale, implicando essa un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio. (Fattispecie in cui in sede predibattimentale era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché il fatto ascritto all'imputato, rubricato sotto l'ipotesi di cui all'art. 328 cod. pen., "non è più previsto come reato").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)