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Sez. 1, Sentenza n. 7033 del 11/01/1996 Ud. (dep. 11/07/1996) Rv. 205326 - 01

Reato - Delitto tentato (tentativo) - Impedimento volontario dell'evento | Attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (attivo ravvedimento) - Differenze.
Stato
decisa il 1996-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205326-01

Reato - Delitto tentato (tentativo) - Impedimento volontario dell'evento

Lo schema dell'impedimento volontario dell'evento (cosiddetto recesso attivo) si differenzia da quello dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (attivo ravvedimento): ed invero nel primo caso, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale (che è in rapporto necessario di causa ed effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo), l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento; nel secondo caso, invece, a reato consumato, e quindi ad evento già verificatosi, interviene il ravvedimento dell'agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: il chiaro discrimine tra le due ipotesi è ravvisabile pertanto nella avvenuta oppure no verificazione dell'evento normativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 4, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)