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Sez. 1, Sentenza n. 40936 del 08/10/2009 Ud. (dep. 26/10/2009) Rv. 245560 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IMPEDIMENTO VOLONTARIO DELL'EVENTO | Attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (attivo ravvedimento) - Differenze.
Stato
decisa il 2009-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245560-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IMPEDIMENTO VOLONTARIO DELL'EVENTO

La diminuente del cosiddetto recesso attivo nel delitto tentato postula che l'agente si riattivi, interrompendo il processo di causazione dell'evento, così da impedirne il verificarsi, mentre la circostanza attenuante del ravvedimento attivo presuppone che l'evento si sia già realizzato e che l'agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)