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Sez. L, Sentenza n. 7109 del 06/07/1990 (Rv. 468153 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELLA PREDETTA INDENNITÀ - CONSEGUENTE ESTINZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO - INTEGRAZIONE SALARIALE RELATIVA AD UN RAPPORTO COSTITUITOSI SUCCESSIVAMENTE CON UN SECONDO DATORE DI LAVORO - CUMULABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468153-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELLA PREDETTA INDENNITÀ - CONSEGUENTE ESTINZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO - INTEGRAZIONE SALARIALE RELATIVA AD UN RAPPORTO COSTITUITOSI SUCCESSIVAMENTE CON UN SECONDO DATORE DI LAVORO - CUMULABILITÀ.*

Il principio, secondo cui il preavviso di licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso, può essere derogato per accordo delle parti, quando queste, prima della scadenza, pattuiscano l'esonero immediato degli obblighi relativi alle reciproche prestazioni, accordo che è ravvisabile anche in comportamenti taciti concludenti, quale quello dell'accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della preventiva liquidazione e pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, la quale ha natura risarcitoria, e non già retributiva, ancorché sia per legge commisurata all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Pertanto, il lavoratore licenziato con indennità sostitutiva del preavviso accettata senza riserve, il quale venga immediatamente assunto da altro imprenditore e da questo collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria, ha diritto a cumulare l'indennità sostitutiva del preavviso ricevuta dal primo datore di lavoro e l'integrazione salariale dovuta dall'INPS in relazione alla sospensione dell'attività lavorativa alle dipendenze del secondo datore di lavoro, trattandosi di erogazioni aventi natura diversa e relative a differenti, pur se successivi, rapporti di lavoro, stante l'Estinzione immediata (dalla data del licenziamento) del primo rapporto per effetto dell'accettazione senza riserve della predetta indennità sostitutiva, cui non restano applicabili in via analogica le limitazioni legali riguardanti la cumulabilità delle prestazioni C.i.G. con altri emolumenti del lavoratore. (Conf 4081/89, mass n 463848; (contra 3556/89, mass n 463527).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)