Sez. L, Sentenza n. 11637 del 04/12/1990 (Rv. 470028 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977 - LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COLLOCAMENTO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA NEL PERIODO DI INEFFICACIA DEL RECESSO - SUCCESSIVA ASSUNZIONE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO - INDENNITÀ DI PREAVVISO E INTEGRAZIONI SALARIALI - COMPATIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977 - LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COLLOCAMENTO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA NEL PERIODO DI INEFFICACIA DEL RECESSO - SUCCESSIVA ASSUNZIONE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO - INDENNITÀ DI PREAVVISO E INTEGRAZIONI SALARIALI - COMPATIBILITÀ.*
In ipotesi di ricorso alla cassa integrazione ai sensi dell'art. 25, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 come modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301 (di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979 n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno) - norma che prevede che, con effetto dall'1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono (per un periodo massimo di ventiquattro mesi) ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima - il lavoratore licenziato con indennità sostitutiva del preavviso, il quale venga collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo di inefficacia del licenziamento e successivamente assunto da altro datore di lavoro, ha diritto a cumulare l'indennità sostitutiva del preavviso ricevuta dal primo datore di lavoro e l'integrazione salariale dovuta dall'i.N.P.S. in relazione alla sospensione dell'attività lavorativa, di erogazioni aventi natura diversa e relative a periodi temporalmente diversi. (V 7109/90, mass n 468153; (V 4081/89, mass n 463848; (V 3556/898, mass n 463527).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25 com. 7, Decreto Legge 26/05/1979 num. 159, Legge 27/07/1979 num. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)