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Sez. L, Sentenza n. 3556 del 29/07/1989 (Rv. 463527 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RISCOSSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - DIRITTO AL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONI STRAORDINARIE IN RELAZIONE AL MEDESIMO PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PREAVVISO - INSUSSISTENZA - AZIONI DI RIPETIZIONE DELL'INPS NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - ESPERIBILITÀ - NEI CONFRONTI DEL NUOVO DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1989-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463527-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RISCOSSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - DIRITTO AL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONI STRAORDINARIE IN RELAZIONE AL MEDESIMO PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PREAVVISO - INSUSSISTENZA - AZIONI DI RIPETIZIONE DELL'INPS NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - ESPERIBILITÀ - NEI CONFRONTI DEL NUOVO DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE - PRESUPPOSTI.*

Il carattere risarcitorio dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa equivalente alla retribuzione che al lavoratore non recedente sarebbe spettata nel periodo di preavviso, non esclude che tale periodo debba nella sostanza considerarsi retribuito come se vi fosse stata prestazione dell'ordinaria attività lavorativa, sicché non sussiste il diritto al trattamento d'integrazione straordinaria in relazione al periodo in cui il lavoratore abbia percepito detta indennità, atteso che la ratio dell'istituto della C.i.G. è quella della garanzia economica del lavoratore impedito a svolgere l'attività lavorativa e che tale garanzia rimane priva di giustificazione ove al lavoratore sia comunque assicurata la retribuzione. In tal caso - fermo il principio generale secondo cui, quando le anticipazioni risultino indebite, all'i.N.P.S. è data Azione diretta nei confronti dei lavoratori - sussiste la legittimazione passiva (in ordine all'Azione di recupero dell'istituto previdenziale) anche del datore di lavoro che, avendo alle dipendenze lavoratori già licenziati da altro imprenditore con la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, abbia loro erroneamente anticipato, quale mandatario ex lege, il trattamento integrativo, ove il medesimo abbia conosciuto, o abbia ignorato per Mancanza di un minimo di doverosa diligenza, l'impedimento all'erogazione rappresentato dal pagamento, per il medesimo periodo, dell'indennità sostitutiva del preavviso da parte del precedente datore di lavoro. (V 678/87, mass n 450386; (V 3849/86, mass n 446691)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)