Sez. 4, Sentenza n. 134 del 16/05/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171542 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - SOGGETTI RESPONSABILI - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DEI MACCHINARI - LIMITI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - SOGGETTI RESPONSABILI - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DEI MACCHINARI - LIMITI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, le responsabilità del costruttore, del venditore e dell'installatore di macchine operatrici vengono a cessare nel momento in cui le macchine stesse siano poste a disposizione del datore di lavoro, il quale ha non solo l'Obbligo di verificarne la conformità alle norme di prevenzione, ma anche quello di applicare, dopo l'acquisto, i prescritti dispositivi di sicurezza, con la conseguenza che soltanto a suo carico può essere ritenuta la responsabilità penale per eventi derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 3, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)