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Sez. 3, Sentenza n. 2051 del 26/01/1990 Ud. (dep. 15/02/1990) Rv. 183326 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA PRIVA DEI REQUISITI DI SICUREZZA - RESPONSABILITÀ - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183326-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA PRIVA DEI REQUISITI DI SICUREZZA - RESPONSABILITÀ - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*

L'eventuale responsabilità del costruttore o del venditore dei macchinari, non sottoposti al controllo dei requisiti di sicurezza ex art. 7 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 non esclude quella di chi è tenuto a verificare, prima dell'impiego, che essi siano rispondenti alla normativa antinfortunistica, oltre a non costituire fonte di pericolo per gli utenti. (V mass n 154666; (V mass n 162785; (V mass n 171542; (V mass n 172398; (V mass n 173834; (V mass n 180253).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)