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Sez. 4, Sentenza n. 8984 del 07/03/1986 Ud. (dep. 05/09/1986) Rv. 173647 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - INFORTUNIO DERIVATO DA STRUTTURALE INIDONEITÀ DI UN MACCHINARIO A GARANTIRE L'INCOLUMITÀ DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DI DATORE DI LAVORO, COSTRUTTORE E VENDITORE - CONCORSO.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173647-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - INFORTUNIO DERIVATO DA STRUTTURALE INIDONEITÀ DI UN MACCHINARIO A GARANTIRE L'INCOLUMITÀ DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DI DATORE DI LAVORO, COSTRUTTORE E VENDITORE - CONCORSO.*

In caso di infortunio derivato dalla strutturale inidoneità di un macchinario a garantire l'incolumità del lavoratore perché non conforme sin dall'origine alla normativa di sicurezza del fatto deve rispondere a titolo di colpa non solo il datore di lavoro, per aver adibito a servizio della propria azienda un siffatto pericoloso macchinario, ma anche colui che lo ha costruito, venduto o ceduto in uso in violazione dell'esplicito divieto sancito dall'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, ponendo così in essere la causa primigenia dell'evento. (V mass n 171542; (V mass n 169608; (Conf mass n 156155).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)