Sez. 5, Sentenza n. 32894 del 11/07/2001 Cc. (dep. 03/09/2001) Rv. 219811 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO | Divieto di allontanamento dall'abitazione nelle ore notturne - Attività di lavoro svolta presso locali notturni dal sottoposto alla misura - Collegamento con il reato di cui al procedimento - Violazione del limite della mancanza di pregiudizio per le normali esigenze di lavoro - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO
In tema di obbligo di dimora, il provvedimento con cui il giudice impone il divieto di allontanamento dall'abitazione (nella specie: nelle ore notturne) non viola il limite di cui al quarto comma dell'art. 283, (il quale impone che il provvedimento non rechi pregiudizio per le normali esigenze di lavoro), allorché le ragioni di cautela siano individuate proprio in relazione al lavoro svolto dal sottoposto alla misura coercitiva (Nella specie, attività svolta presso i locali notturni e direttamente collegata al reato di lesioni personali commesso a carico di un avventore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)