Sez. 6, Sentenza n. 10672 del 15/01/2003 Cc. (dep. 07/03/2003) Rv. 224705 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO | Divieto di allontanarsi dalla propria abitazione - Presupposti, limiti, ambito di applicazione - Elementi distintivi rispetto agli arresti domiciliari - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO
In tema di misure coercitive, il provvedimento con cui il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno deve essere specifico quanto a presupposti, limiti, ambito di applicazione, sì da non comprimere totalmente, per genericità ed indeterminatezza, la libertà di movimento dell'imputato e da non snaturare la misura medesima, attribuendole connotati di afflittività in tutto simili a quelli che caratterizzano gli arresti domiciliari. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il giudice aveva imposto agli indagati il divieto di non allontanarsi dall'abitazione in occasione di "cortei o pubbliche manifestazioni di carattere politico")
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)