Sez. U, Sentenza n. 3018 del 12/03/1993 (Rv. 481381 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Enti regionali di sviluppo agricolo - Rapporti di lavoro degli addetti agli impianti di trasformazione, conservazione o commercializzazione di prodotti agricoli realizzati o assunti in gestione da uno di tali enti - Natura privatistica "ex lege" - Controversie relative - Devoluzione all'A.G.O. - Conseguenze - Affermazione in appello della giurisdizione dell'A.G.O. negata in primo grado - Rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 cod. proc. civ. - Necessità.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Ancorché gli enti regionali di sviluppo agricolo siano enti pubblici non economici, i rapporti di lavoro degli addetti agli impianti di trasformazione, conservazione o commercializzazione di prodotti agricoli realizzati o assunti in gestione da uno di tali enti (nella specie, dall'E.S.A.B. ai sensi della legge statale 30 aprile 1976 n. 386 e della legge della Regione Basilicata 25 luglio 1977 n. 26) hanno natura privatistica per espressa qualificazione legislativa, prevedendo l'una e l'altro delle leggi citate che entrambe le gestioni predette siano "considerate imprese agricole a tutti gli effetti". Ne deriva che le controversie relative ai predetti rapporti di lavoro sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, con l'ulteriore conseguenza che il tribunale, il quale affermi in appello la giurisdizione dell'A.G.O. negata dal pretore, non può decidere la causa nel merito, ma deve rimetterla, ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., al giudice di primo grado, indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, trattandosi di norma imperativa in materia sottratta alla disponibilità delle parti ed incorrendo altrimenti in un vizio rilevabile d'ufficio in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 art. 3, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 9, Legge Reg. Basilicata 25/07/1977 num. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)