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Sez. 1, Sentenza n. 12541 del 26/08/2002 (Rv. 557103 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Procedura fallimentare - Revoca del fallimento - Istanza ex art. 96 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557103-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

In tema di responsabilità processuale aggravata (art. 96 cod. proc. civ.) fatta valere con riferimento ad una procedura fallimentare, la regola del "simultaneus processus" dinanzi al medesimo giudice deve necessariamente applicarsi anche all'ipotesi in cui il fallito eserciti (come nella specie) un'azione risarcitoria nei confronti del curatore, del quale egli deduca una responsabilità per aver prospettato al tribunale circostanze non veritiere (nella specie, l'esistenza di una società di fatto, così provocandone la dichiarazione di fallimento), atteso che anche in tal caso l'azione risarcitoria postula che l'affermata inesistenza delle predette circostanze (nella specie, l'inesistenza della società di fatto) debba farsi valere contestualmente all'atto di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento al fine di ottenerne la revoca (a prescindere dalla circostanza che l'eventuale responsabilità del curatore sia, come nella specie, più correttamente riconducibile alla violazione del principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 che non alla norma ex art. 96 cod. proc. civ.), risultando legittima la proposizione dell'azione ex art. 96 citato in un autonomo giudizio nella sola ipotesi (non ricorrente, all'evidenza, nella specie) che il "simultaneus processus" sia precluso da ragioni attinenti alla struttura stessa del processo e non dipendenti dall'inerzia della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)