Sez. 1, Sentenza n. 2071 del 27/02/1988 (Rv. 457948 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DANNI DERIVATI AL DEBITORE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA DEL CREDITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISTINZIONI - REQUISITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DANNI DERIVATI AL DEBITORE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA DEL CREDITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISTINZIONI - REQUISITI.*
La responsabilità del creditore, che ha proposto l'istanza di dichiarazione di fallimento, per i danni derivati al debitore da tale dichiarazione, in caso di revoca della medesima, costituisce una particolare applicazione al processo fallimentare della responsabilità processuale aggravata, disciplinata dall'art. 96 cod. proc. civ.. ne consegue che anche in tali ipotesi bisogna tener distinta la revoca della dichiarazione di fallimento conseguente all'accertata insussistenza del credito vantato dallo istante, da quella che viene pronunciata, pur sussistendo detto credito, per Mancanza di alcuno dei presupposti soggettivi od oggettivi, processuali o sostanziali, necessari per la dichiarazione di fallimento: nel primo caso, infatti, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'istante è sufficiente accertare che egli abbia agito senza la normale prudenza nel richiedere la dichiarazione di fallimento, mentre, nel secondo caso, è necessario accertare che la sua condotta sia stata dolosa o gravemente colposa. (Conf 947/77, mass n 384568; (Conf 971/79, mass n 397155).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)