Sez. 1, Sentenza n. 5934 del 15/06/1999 (Rv. 527515 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | In ipotesi di revoca del fallimento - Disciplina ex art. 96 cod. proc. civ. - Applicabilità- Esclusione - Disciplina speciale ex art. 21 della legge fallimentare - Operatività - Portata.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La fattispecie della responsabilità processuale aggravata, prevista dall'art. 96 cod. proc. civ. con carattere di specialità rispetto a quella generale della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., trova, in sede di fallimento, il suo analogo nella figura della responsabilità prevista dall'art. 21 della legge fallimentare, il quale contempla che, nel caso di revoca del fallimento, le spese di procedura ed il compenso al curatore siano a carico del creditore istante che sia stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento, per colpa. Sotto un tal punto di vista, ferma la specialità della disciplina di cui all'art. 21 cit., va distinta l'ipotesi in cui la revoca della dichiarazione consegua alla inesistenza del credito fatto valere dall'istante, da quelle dipendenti dalla mancanza di alcuno dei presupposti (processuali o sostanziali) necessari per la dichiarazione stessa. Nella prima ipotesi, infatti, si rende sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza nel richiedere la dichiarazione di fallimento; nelle seconde invece si richiede invece una condotta dolosa o gravemente colposa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)