Sez. 2, Ordinanza n. 10374 del 19/04/2025 (Rv. 674815-01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dall'attore - Non contestazione - Prova - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva rigettato la domanda di condanna alla rimozione della struttura di legno lamellare, tipo chalet, realizzata sul terrazzo all'ultimo livello dello stabile, con appoggio ad un muro e ad una canna fumaria modificata, sebbene la convenuta avesse prospettato solamente in appello difese in ordine al contenuto del regolamento condominiale effettivamente vigente e all'inopponibilità della servitù reciproca d'immodificabilità prevista dal regolamento prodotto dagli attori).
Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)