Sez. L, Sentenza n. 6103 del 11/11/1988 (Rv. 460506 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE - AMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE PREDETTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RENDITA PER INFORTUNIO AD UN OCCHIO ED A RICHIESTA DI REVISIONE PER SOPRAVVENUTA INFERMITÀ ALL'ALTRO OCCHIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE - AMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE PREDETTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RENDITA PER INFORTUNIO AD UN OCCHIO ED A RICHIESTA DI REVISIONE PER SOPRAVVENUTA INFERMITÀ ALL'ALTRO OCCHIO.*
Con riguardo alla disciplina degli infortuni sul lavoro, l'aggravamento delle condizioni fisiche può dar luogo alla revisione della rendita già riconosciuta al lavoratore infortunato solo se l'aggravamento stesso sia derivato direttamente dalle lesioni o dalle conseguenze morbose prodotte dall'infortunio ovvero se, pur dipendendo da causa prossima diversa, sia mediatamente ricollegabile all'infortunio. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - in un'ipotesi in cui era stata riconosciuta una rendita per infortunio ad un occhio del lavoratore - aveva accertato il diritto del lavoratore alla revisione della rendita per aggravamento consistente nella sopravvenuta infermità all'altro occhio, non dipendente né direttamente né indirettamente dall'infortunio subito dal lavoratore medesimo). (V 2498/87, mass n 451651; (V 2452/87, mass n 451610).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)