Sez. L, Sentenza n. 2498 del 10/03/1987 (Rv. 451651 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO ALLA RENDITA UNICA EX ART. 80, ULTIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CONDIZIONI - PRECEDENTE INFORTUNIO O TECNOPATIA DICHIARATI GUARITI - IRRILEVANZA - ULTERIORE INFORTUNIO O MALATTIE DETERMINANTE AGGRAVAMENTO DELL'INABILITÀ PERMANENTE FINO AI LIMITI DELL'INDENNIZZABILITÀ - AZIONE PER CONSEGUIRE LE RELATIVE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO ALLA RENDITA UNICA EX ART. 80, ULTIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CONDIZIONI - PRECEDENTE INFORTUNIO O TECNOPATIA DICHIARATI GUARITI - IRRILEVANZA - ULTERIORE INFORTUNIO O MALATTIE DETERMINANTE AGGRAVAMENTO DELL'INABILITÀ PERMANENTE FINO AI LIMITI DELL'INDENNIZZABILITÀ - AZIONE PER CONSEGUIRE LE RELATIVE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Ai fini del riconoscimento della rendita unica ex art. 80, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (richiamato dall'art. 132 dello stesso d.P.R.), è necessario che l'inabilità permanente residuata, in misura inferiore a quella indennizzabile (del dieci per cento), ad un precedente infortunio (o malattia professionale) abbia raggiunto il grado d'indennizzabilità per effetto del sommarsi a detta inabilità di quella determinata da un successivo infortunio (o malattia professionale) verificatosi nel termine (previsto dallo ottavo comma dell'art. 83 del citato d.P.R.) di dieci anni (quindici nel caso di malattia professionale) dal precedente, restando invece tale precedente infortunio (o tecnopatia) privo di Rilevanza, ai fini anzidetti, ove dichiarato guarito senza alcun postumo d'inabilità permanente. Nella detta ipotesi di aggravamento dell'inabilità permanente fino ai limiti dell'indennizzabilità, determinato da ulteriore infortunio o malattia professionale, il termine di prescrizione dell'Azione per conseguire le prestazioni assicurative inizia a decorrere dalla data in cui, entro il decennio o il quindicennio suindicati, l'inabilità permanente abbia raggiunto il minimo indennizzabile. (V 6139/84, mass n 437781; (V 784/84, mass n 432756; (V 5347/77, mass n 389017; (V 80/71, Corte cost; (contra 4904/82, mass n 422913).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)