Sez. L, Sentenza n. 4604 del 11/04/2000 (Rv. 535580 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo semplice (o interno) - Effetti - Limitazione del rapporto tra debitore accollato e accollante - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE
Nell'accollo semplice (o interno) l'accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore il quale non può, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione, con la duplice conseguenza che accollante e debitore possono liberamente modificare o revocare in qualsiasi momento l'impegno inizialmente assunto dal primo e che quest'ultimo, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)