Sez. 2, Sentenza n. 3479 del 21/06/1979 (Rv. 399892 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - NOZIONE - ACCORDO TRA ACCOLLANTE E DEBITORE PER LA MODIFICAZIONE O LA REVOCA DELL'IMPEGNO DEL PRIMO - AMMISSIBILITA - MANCATA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DA PARTE DELL'ACCOLLANTE - RESPONSABILITA NEI SOLI CONFRONTI DELLO ACCOLLATO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - NOZIONE - ACCORDO TRA ACCOLLANTE E DEBITORE PER LA MODIFICAZIONE O LA REVOCA DELL'IMPEGNO DEL PRIMO - AMMISSIBILITA - MANCATA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DA PARTE DELL'ACCOLLANTE - RESPONSABILITA NEI SOLI CONFRONTI DELLO ACCOLLATO.*
L'accollo semplice (o interno) si ha quando il terzo accollante si impegna nei soli confronti del debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non puo, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione; ne consegue che nell'accollo semplice il terzo accollante e il debitore possono accordarsi in qualsiasi momento per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dal primo, e che questi, nel caso di mancata osservanza dell'Obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)