Sez. 3, Sentenza n. 512 del 10/02/1975 (Rv. 373814 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI.*
Presupposto della sospensione del giudizio civile fino all'esito del processo penale, ai sensi dell'art 3 cod proc pen, e che in ordine al fatto, nel quale siano ravvisabili gli estremi di reato, la cui cognizione influisca sulla decisione della controversia civile, sia stata iniziata l'Azione penale; il che avviene quando il giudice penale sia stato investito dell'Azione stessa, mediante richiesta di istruzione formale o di citazione a giudizio, da parte del pubblico ministero, ovvero, trattandosi di reato appartenente alla Competenza del pretore, mediante l'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna, ed, in ogni caso, con l'instaurazione del rito del giudizio direttissimo. (Conf 2784/72, mass n 360476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)