Sez. 5, Sentenza n. 18135 del 07/08/2009 (Rv. 609306 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Opposizione - Termine di quindici giorni ex art. 82 d.P.R. n. 43 del 1973 - Carattere perentorio - Contrasto con gli artt. 23, 24 e 113 Cost. - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
In materia doganale, l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento dell'imposta, con cui si contestino in concreto i fatti integranti i presupposti dell'obbligazione tributaria, resta preclusa ove non proposta nel termine perentorio di quindici giorni, stabilito dall'art. 82 del d.P.R. n. 43 del 1973, non abrogato dall'art. 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 93. Né la suddetta disciplina contrasta manifestamente con l'art. 23 Cost., il quale attiene alla tutela sostanziale in materia di prestazioni coattivamente imposte e non è invocabile a proposito della tutela giurisdizionale, ovvero con l'art. 113 Cost., che, garantendo la protezione avverso gli atti della P.A., non ne implica l'impugnabilità senza limiti di tempo, o ancora con l'art. 24 Cost., poiché il predetto termine di decadenza, compatibile in astratto con il diritto di difesa, non è tale da ostacolarne l'esercizio in concreto.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1972 num. 43 art. 82, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)