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Sez. 3, Sentenza n. 12861 del 02/12/1992 (Rv. 479857 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) | Esecuzione intrapresa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo previa prestazione di cauzione - Deduzione di non valida prestazione di cauzione - Opposizione all'esecuzione - Deduzione di difetti o irregolarità di attività successive al deposito della cauzione - Opposizione agli atti esecutivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479857-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)

La parte che, opponendosi alla esecuzione intrapresa nei suoi confronti in forza di un decreto ingiuntivo del quale sia stata autorizzata la provvisoria esecuzione previa prestazione di una cauzione, eccepisce che la cauzione non è stata validamente prestata, propone una opposizione alla esecuzione, perché contesta l'esistenza stessa dell'azione esecutiva, che, ai sensi dell'art. 478 cod. proc. civ., nei casi in cui l'efficacia del titolo sia subordinata a cauzione, può essere esercitata solo dopo la prestazione di questa; ha invece natura di opposizione agli atti esecutivi quella con cui siano fatti valere i difetti o le irregolarità di attività successive al deposito della cauzione. (Nella specie era stata contestata la validità di una garanzia fideiussoria sostenendo che l'oggetto di questa non era conforme alle indicazioni del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)