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Sez. 3, Sentenza n. 1099 del 30/01/1995 (Rv. 490126 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Provvisoria esecuzione - Autorizzazione previa prestazione di una cauzione - Esecuzione - Opposizione - Validità della cauzione - Contestazione - Opposizione alla esecuzione - Configurabilità - Attività successive al deposito della cauzione - Difetti e irregolarità - Denuncia - Opposizione agli atti esecutivi Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490126-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

La parte che, opponendosi all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti in forza di un decreto ingiuntivo, del quale sia stata autorizzata la provvisoria esecuzione previa prestazione di una cauzione, eccepisce che la cauzione non è stata validamente prestata -perché non conforme alle indicazioni del giudice- propone un'opposizione all'esecuzione, atteso che contesta l'esistenza stessa dell'azione esecutiva, la quale, ai sensi dell'art. 478 cod. proc. civ., nei casi in cui l'efficacia del titolo sia subordinata a cauzione, può essere esercitata solo dopo la prestazione di questa, mentre la natura di opposizione agli atti esecutivi può essere riconosciuta solo a quella con cui siano fatti valere i difetti e le irregolarità di attività successive al deposito della cauzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)