Sez. 6, Sentenza n. 11371 del 05/02/2002 Cc. (dep. 20/03/2002) Rv. 221099 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione - Istanza fondata sulle condizioni di salute - Imputato detenuto all'estero - Obbligo per il giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure coercitive, quando la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere è motivata sul presupposto della incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti medici, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299 comma 4-ter cod. proc. pen., sussiste anche se l'imputato è detenuto all'estero ed è in corso la procedura di estradizione. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento cautelare, ritenendo di non poter valutare le istanze difensive relative all'asserita incompatibilità dello stato di salute con il regime detentivo per essere l'imputato detenuto in Svizzera in attesa di essere estradato in Italia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)