Sez. 5, Sentenza n. 10190 del 15/02/2006 Cc. (dep. 23/03/2006) Rv. 234236 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Istanza di revoca della misura cautelare fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Rigetto sulla base di perizia disposta in assenza di contraddittorio - Legittimità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere - fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto bis (condizioni cioè incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in regime carcerario) - sulla base di una perizia disposta senza dare avviso al difensore della nomina del perito e dell'inizio delle operazioni peritali e, quindi, in assenza del contraddittorio delle parti, in quanto, in tal caso, il giudice ha l'obbligo, ove ritenga di non accogliere la suddetta istanza, di disporre, previa nomina di un perito, accertamenti medici che devono essere eseguiti, pur nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste per la perizia, ex art. 220 ss. cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 lett. T
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)