Sez. 4, Sentenza n. 12271 del 22/01/2003 Cc. (dep. 17/03/2003) Rv. 223932 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art.275, comma 4, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all'art.299, comma 4-ter, cod. proc. pen. - disponendo che se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art.275, comma 4, cod. proc. pen., ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito - non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus" e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 lett. T, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 lett. T CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)