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Sez. L, Sentenza n. 18276 del 22/08/2006 (Rv. 592417 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Assunzioni temporanee da parte di una P.A. - Costituzione di rapporti a tempo indeterminato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Legge reg. Puglia n. 15 del 1994 - Rilevanza riguardo a rapporto antecedente - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592417-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell'organizzazione pubblicistica, anche per i rapporti di lavoro di diritto privato da esse instaurati trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, (come è stato di recente ribadito in sede di disciplina generale dall'art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001), senza che trovi applicazione la legge n. 230 del 1962, atteso che l'art. 97 della Costituzione, che pone la regola dell'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, ha riguardo non già alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente in casi eccezionali, con il limite della non manifesta irragionevolezza della discrezionalità del legislatore. (Nella specie la S.C. ha affermato che alla regola generale, così individuata, non derogano le previsioni dell'art. 5 della legge reg. della Puglia n. 15 del 1994, non applicabili a fattispecie - quale quella dedotta in giudizio, relativa a rapporti a termine del 1990-1991 - esauritesi prima dell'entrata in vigore della legge, a prescindere dalla questione se disciplinino, (comunque non retroattivamente), rapporti a termine stipulati con la Regione).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)