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Sez. L, Sentenza n. 5199 del 13/03/2004 (Rv. 572521 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Per la gestione degli impianti irrigui - Assunzioni a termine da parte della Regione - Trasformazione in rapporti a tempo indeterminato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Legge Regione Puglia n. 15 del 1994 - Disciplina derogatoria - Configurabilità - Esclusione (Fattispecie relativa a rapporto esauritosi prima del giugno 1998).
Stato
decisa il 2004-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572521-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro di diritto privato, avendo riguardo l'art. 97 Cost. non alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari; alla regola generale così individuata non derogano le previsioni dell'art. 5 legge regione Puglia n. 15 del 1994, che si limitano a dettare prescrizioni sulla manodopera da impiegare da parte dei consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui, ma non disciplinano in alcun modo i contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione. (Fattispecie relativa a rapporto di lavoro svoltosi anteriormente al giugno 1998).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 30/12/1994 num. 37 art. 8, Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)