Sez. 5, Sentenza n. 5129 del 30/03/2012 (Rv. 621733 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Opzione di regime di determinazione della base imponibile - Art. 10 bis d.P.R. n. 446 del 1997 - Comportamenti concludenti del contribuente - Pagamento della prima rata annuale - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, non costituisce comportamento concludente ai fini dell'opzione del regime di determinazione della base imponibile dell'imposta ai sensi dell'art. 10 bis, comma secondo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vincolante il contribuente per un triennio, il pagamento della prima rata annuale del tributo nella misura calcolata secondo un metodo oggetto di possibile opzione, in quanto il concetto di concludenza, introdotto, ma non definito dall'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, il quale si limita a fissare come condizione aggiuntiva che il comportamento sia attuato sin dall'inizio dell'anno e dell'attività, implica l'idoneità dell'atto a giustificare nei terzi il convincimento in buona fede della volontà dell'agente di optare per un preciso trattamento fiscale, ed il suo accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 10 bis, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)