Sez. 5, Sentenza n. 2937 del 09/02/2007 (Rv. 597033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Regimi di determinazione dell'imposta - Opzione - Riguardante tutte le attività del contribuente - Necessità - Comportamento concludente - Accertamento del giudice di merito - Caratteri - Sindacabilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, l'opzione, espressa o tacita, per un regime di determinazione dell'imposta non può che riguardare tutte le attività del contribuente, restando esclusa la possibilità di assoggettare le stesse in parte al regime forfetario ed in parte al regime ordinario, ed, "a fortori", esclusa per il giudice di merito la possibilità di interpretare i comportamenti del contribuente come manifestazione di una siffatta - legalmente inattuabile - volontà. Del resto, nei casi in cui l'ordinamento attribuisce rilevanza al comportamento di un soggetto, la valutazione del significato e della concludenza di esso spetta al giudice di merito - che deve accertare la "concludenza" attraverso una seria e approfondita indagine circa la significatività e, soprattutto, la univocità del comportamento -, ma è sindacabile in cassazione per contraddittorietà, carenza o illogicità della motivazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)