Sez. 2, Sentenza n. 533 del 15/02/1969 (Rv. 338679 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - LASTRICI SOLARI - TERRAZZE DI COPERTURA - OBBLIGO EX LEGE DI TUTTI I CONDOMINI - RIPARTIZIONE TRA IL PROPRIETARIO ESCLUSIVO E GLI ALTRI CONDOMINI - CRITERI - RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE O DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO - ACCERTAMENTO IN SEDE DI RIVALSA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DELL'AMMINISTRATORE DI PROVVEDERE ALLE RIPARAZIONI - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - LASTRICI SOLARI - TERRAZZE DI COPERTURA - OBBLIGO EX LEGE DI TUTTI I CONDOMINI - RIPARTIZIONE TRA IL PROPRIETARIO ESCLUSIVO E GLI ALTRI CONDOMINI - CRITERI - RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE O DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO - ACCERTAMENTO IN SEDE DI RIVALSA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DELL'AMMINISTRATORE DI PROVVEDERE ALLE RIPARAZIONI - CONDIZIONI.*
L'Obbligo di manutenzione delle terrazze aventi funzione anche di copertura degli edifici condominiali grava per legge su tutti i condomini, e la ripartizione delle spese relative va effettuata tra il proprietario della terrazza e gli altri condomini in proporzione dei rispettivi vantaggi, concorrendo all'uopo la disposizione dell'art. 1126 cod.civ. sui lastrici solari. Cio non esclude l'accertamento, in Sede di rivalsa, della responsabilita del costruttore o del proprietario esclusivo della terrazza per vizi di costruzione o per negligente omissione di opere di riatto ma, data la funzione di copertura dello edificio condominiale, l'amministratore non puo rifiutarsi di provvedere alla riparazione della terrazza quando le opere richieste si rendano necessarie per eliminare danni arrecati alle singole proprieta condominiali. (V. 3007-67, massima n. 330720 208-64 2651-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)