diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 09/05/1988 (Rv. 458774 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - VIZI - DANNI AD UNA PORZIONE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - IMPUTABILITÀ DEI VIZI ALL'ORIGINARIO COSTRUTTORE - VENDITORE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DEL CONDOMINO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO - ART. 1669 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - RESPONSABILITÀ PER DANNI DA COSE IN CUSTODIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458774-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - VIZI - DANNI AD UNA PORZIONE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - IMPUTABILITÀ DEI VIZI ALL'ORIGINARIO COSTRUTTORE - VENDITORE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DEL CONDOMINO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO - ART. 1669 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - RESPONSABILITÀ PER DANNI DA COSE IN CUSTODIA - SUSSISTENZA.*

Con riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, in edificio condominiale, subisca per vizi delle parti comuni imputabili all'originario costruttore-venditore, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire Azione risarcitoria contro il condominio, non in forza dell'art. 1669 cod. civ., dato che il condominio, quale successore a titolo particolare di detto costruttore, non subentra nella responsabilità posta a suo carico da detta norma, ma in base all'art. 2051 cod. civ., in relazione alla ricollegabilità di quei danni all'inosservanza, da parte del condominio medesimo, dell'Obbligo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa, mentre resta irrilevante la possibilità di rivalsa (nella specie, preclusa per prescrizione) nei confronti del costruttore. (V 6507/86, mass n 448667; (V 4537/76, mass n 383258; (V 533/69, mass n 338679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)