Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3521 del 14/02/2014 (Rv. 630380 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno sociale - Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Diritto al beneficio - Condizioni.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il diritto all'assegno sociale, introdotto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, in luogo della preesistente pensione sociale, è riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, purché abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, come previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dall'art. 20, comma 10, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 336 art. 3 com. 6, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)