Sez. L, Sentenza n. 14733 del 05/07/2011 (Rv. 618249 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Indennità di accompagnamento - Pensione d'inabilità - Assegno d'invalidità - Attribuibilità - Limitazione ai titolari di carta di soggiorno - Illegittimità costituzionale.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l' indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.11 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)