Sez. 2 - , Ordinanza n. 30766 del 28/11/2018 (Rv. 651534 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Illecito astrattamente ascrivibile ad una società di persone - Automatica imputazione ai soci amministratori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i singoli soci di una s.n.c., ancorché amministratori, potessero, per ciò solo, essere chiamati a rispondere della sanzione applicata in conseguenza dell'affissione, da parte di soggetti rimasti ignoti, di materiale pubblicitario riguardante la società, in assenza della prescritta autorizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)