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Sez. 2 - , Ordinanza n. 35685 del 05/12/2022 (Rv. 666332 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE | Sanzioni amministrative - Società di grandi dimensioni - Responsabilità amministrativa del legale rappresentante a titolo di concorso omissivo improprio - Condizioni - Individuazione di uno specifico obbligo di garanzia violato o inadempiuto - Necessità.
Stato
decisa il 2022-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666332-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE

In tema di sanzioni amministrative, allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato in uno di essi (consistente, nel caso di specie, nel non consentire la tracciabilità di uno più prodotti alimentari) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima, potendo la responsabilità del legale rappresentante della società essere affermata solo quando sia accertata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita per il controllo, e questa inadeguatezza, specificamente constatata, sia riconducibile a specifiche azioni od omissioni del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo – pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)