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Sez. 2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011 (Rv. 619805 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Violazioni amministrative - Responsabilità - Presupposti - Illecito astrattamente ascrivibile ad una società di persone - Automatica imputazione ai soci amministratori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619805-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima l'ordinanza ingiunzione con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa ai soci di una s.n.c., operante nel settore dei trasporti, per essere stato effettuato un trasporto di rifiuti su un proprio mezzo, condotto da altri, con un formulario non correttamente compilato).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)